I membri del Consiglio di Amministrazione, considerando che su di loro grava anche la responsabilità particolare di salvaguardare la reputazione e l’immagine del Fondo Pensioni per il Personale della C.C.R.V.E., il giorno 22 marzo 2016 hanno convenuto il presente codice etico di condotta:

  1. Ambito di applicazione

Il presente codice di condotta fornisce direttive e stabilisce regole deontologiche standard e criteri di comportamento per i membri del Consiglio nell’esercizio delle loro funzioni.

Esso non pregiudica o sostituisce le altre regole previste dalla legislazione vigente in materia.

  1. Principi fondamentali

I membri del Consiglio mantengono una condotta rispondente al più elevato standard morale.

Essi sono tenuti ad agire dando prova di onestà, indipendenza, imparzialità, discrezione e senza farsi influenzare dai propri interessi personali.

Essi sono tenuti a evitare qualunque situazione che possa dar luogo a un conflitto di interesse.

Essi devono essere altresì consapevoli dell’importanza dei propri compiti e responsabilità, tenere conto della natura della loro funzione e seguire una condotta che consenta di mantenere la fiducia degli Iscritti.

3.Indipendenza

I membri del Consiglio nell’esercizio dei poteri e nell’assolvimento dei compiti e doveri loro attribuiti operano con indipendenza e imparzialità evitando trattamenti di favore e respingendo pressioni indebite.

Non assumono altresì impegni, né danno indicazioni, né forniscono promesse o rassicurazioni in ordine a questioni che rientrano nella competenza del Consiglio.

E’ incompatibile con il principio di indipendenza sollecitare, ricevere o accettare ricompense, regalie o doni il cui valore ecceda un importo conforme alle usanze e comunque trascurabile, di carattere finanziario o non finanziario, che siano in qualche modo connessi alle funzioni svolte in qualità di membri del Consiglio.

Per le eventuali attività svolte nell’ambito di contributi scientifici e accademici o di partecipazione a corsi e seminari collegate alle funzioni svolte, i membri non accettano alcuna forma di remunerazione.

I rapporti con i gruppi di interesse sono regolati in maniera compatibile con la loro indipendenza nonché con il principio di integrità.

  1. Conflitti di interesse

I membri del Consiglio evitano qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interesse. Un conflitto di interesse si configura allorché i membri del Consiglio hanno un interesse privato o personale che possa influire o sembri influire sulla loro imparzialità e obbiettività nell’ assolvimento dei compiti a essi assegnati. Per interesse privato o personale si intende ogni potenziale vantaggio per essi stessi, il loro nucleo familiare ovvero la cerchia dei loro parenti, amici e conoscenti.

Qualora propri familiari abbiano in corso o intraprendano rapporti di lavoro a qualsiasi titolo con  inquilini, acquirenti, fornitori di beni e servizi, professionisti o che abbiano comunque rapporti con il Fondo ne danno informazione al Consiglio e si astengono dal partecipare ad eventuali decisioni che coinvolgono tali soggetti.

Qualora i membri del Consiglio partecipino attivamente ad esami, concorsi, selezioni e gare, informano preventivamente il Consiglio di eventuali soggetti legati da un rapporto di parentela.


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